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D.Lvo 18/02/2005 n. 5912. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali BOD, COD). Allegato IV (articolo 2, comma 1, lettera o) Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 2, comma 1, lettera o), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione. 1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti. 2. Impiego di sostanze meno pericolose. 3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti. 4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale. 5. Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze in campo scientifico. 6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione. 7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti; 8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile. 9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica. 10. Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi. 11. Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente; 12. lnformazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o da organizzazioni internazionali. Allegato (articolo 2, comma 1, lettera i) CATEGORIE DI IMPIANTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI ALL'ALLEGATO I, SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE STATALE. 1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonchè impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi; 2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW; 3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio; 4) Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate: Classe di prodotto Soglie * Gg/anno a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) 200 b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi 200 c) idrocarburi solforati 100 d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati 100 e) idrocarburi fosforosi 100 f) idrocarburi alogenati 100 g) composti organometallici 100 h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa) 100 i) gomme sintetiche 100 j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile 100 k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati 100 l ) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio 100 m) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) 300 5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato I; 6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato I localizzati interamente in mare. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, possono essere introdotte modifiche al presente allegato V con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Allegato VI (articolo 13, comma 1) FINALITA' DELL'OSSERVATORIO IPPC DI CUI ALL'ART. 13 DEL PRESENTE DECRETO Sviluppare e rendere operativi, anche in via telematica, strumenti a supporto delle seguenti attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: a) presentazione, acquisizione, valutazione e partecipazione del pubblico relativamente alle domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale; b) circolazione di documenti tra i soggetti deputati a partecipare alle conferenze di servizi di cui all'art. 5, comma 10, a svolgere attività istruttoria e a svolgere attività di controllo relativamente alle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale; c) scambio di informazione a livello nazionale di cui al-l'art. 14, comma 4; d) adempimenti in materia di comunicazione previsti dall'art. 12, comma 3, dall'art. 14, commi 1 e 2 e dall'art. 15, commi 1 e 2; e) aggiornare il quadro dello stato di attuazione nazionale e comunitario della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento anche al fine di renderlo accessibile al pubblico. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, il presente allegato VI è modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. DL 18/02/2005 n.59 – Attuazione integrale direttiva 96/61/CE. Prevenzione, riduzione dell’inquinamento. |
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